Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari Per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello

Pubblicata il 01/04/2025

IL SINDACO
 
Visto l’art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, sostituito dall’art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405;
Vista la Legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all’amministrazione della giustizia nelle Corti d’Assise e nelle Corti d’Assise di Appello;
 
I N V I T A
 
Tutti i cittadini (uomini e donne), residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12 della Legge stessa, a presentare domanda per l’iscrizione negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise o di Corte d’Assise di Appello.
Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l’Ufficio Elettorale Comunale e dovranno essere corredate dal titolo di studio e pervenire a detto Ufficio entro e non oltre il 31 luglio del corrente anno.
 
Montedoro, 01 aprile 2025                       
                                                                                                                   IL SINDACO
                                                                                                               Renzo Bufalino


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Estratto della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Art. 9 - I Giudici Popolari per le Corti d’Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  1. Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  2. Buona condotta morale;
  3. Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  4. Titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo
 
Art. 10 - I Giudici Popolari per le Corti d’Assise di Appello oltre i requisiti stabiliti nell’articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
 
Art. 12 - Non possono assumere l’Ufficio di Giudice Popolare:
  1. I Magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
  2. Gli appartenenti alle Forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
  3. I Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

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